Le piu' comuni domande riguardanti la direttiva bassa tensione.
La direttiva si applica agli apparati elettrici destinati all’uso con tensioni nominali da 50Vac a 1000Vac o da 75Vcd a 1500Vdc. Per tensione nominale si intende la tensione di ingresso e d’uscita e non le tensioni generata all’interno dell’apparato.
La marcatura CE relativa alla LVD ( direttiva bassa tensione ) e’ in regime di autocertificazione. Il costruttore e’ obbligato dalla legge a supportare la sua dichiarazione di conformita’ con le prove che il prodotto e’ conforme ai requisiti essenziali riguardanti la sicurezza e la salute delle persone che vengo in contatto con l’apparato. Quindi i test e i relativi risultati possono essere realizzati dal costruttore.
I componenti passivi non devono essere marcati CE per quanto riguarda la LVD.
Tuttavia altri componenti piu’ complessi, come motori o trasformatori, devono essere marcati CE.
E’ importante notare che il costruire un apparato, utilizzando componenti in qualche modo marchiati CE, non e’ sufficiente per poter marchiare CE l’intero apparato.
E’ quindi possibile avere componenti non marchiati CE, in quanto non richiesto, ed essere perfettamente conformi alle richieste della LVD.
Il prodotto finale deve essere conforme ai requisiti della LVD e di tutte le direttive applicabili. La conformita’ dei singoli componenti non comporta la conformita’ dell’apparato. E’ quindi necessario eseguire i test previsti sull’apparato finale.
Il marchio CE e' apposto dal costruttore o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunita' Europea. Il marchio e' piazzato sull'apparato elettrico, nel caso non sia possibile, nelle istruzioni, sulla garanzia o sulla sua confezione.
- Equipaggiamenti elettrici per uso in atmosfera esplosiva.
- Equipaggiamenti elettrici per uso radiologico e medico.
- Parti elettriche per ascensori o montacarichi.
- Spine e prese per usi domestici.
- Apparati radio-elettrici.
- Equipaggiamenti elettrici speciali per uso su navi e ferrovia.
La marcatura CE in accordo con la LVD e' diventata mandatoria a partire dal 1 Gennaio 1997.
La documentazione tecnica deve essere mantenuta per almeno dieci anni dopo l'ultima data di produzione.